Sintesi del sistema elettorale italiano per il Parlamento europeo

Abbiamo predisposto questo breve post per rispondere a quanti ci chiedono maggiori chiarimenti sulla legge elettorale in vigore in Italia per l’elezione del Parlamento europeo.

Attingiamo per correttezza informativa al sito della Camera dei Deputati che sintetizza come segue:

La disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee è contenuto nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successiva tra cui, da ultimo, dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento. In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie.

Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l’età minima è di 25 anni. Le candidature si presentano nell’ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori[1]. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno il 10% dei sottoscrittori. Sono esonerati dall’obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze.

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza”.

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo al Manuale elettorale Europee 2024, sempre a cura della Camera dei Deputati.

 

 

 

[1] Il decreto-legge n. 7 del 2024 ha disposto il prolungamento delle operazioni di voto delle elezioni 2024 anche nella giornata di sabato, oltre alla domenica; ha introdotto in via sperimentale la possibilità da parte degli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio, con esclusivo riferimento alle elezioni europee del 2024; ha ridotto della metà (da 30.000 a 15.000) il numero minimo delle sottoscrizioni degli elettori necessarie per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali esclusivamente per le elezioni europee del 2024